SE PORTO IL MIO CANE O GATTO ALL’ESTERNO, IN VACANZA.
I ns. cani e gatti possono viaggiare liberamente in tutta Europa ma devono essere muniti del passaporto. Basta andare all’ATS veterinaria competente e chiedere informazioni per il rilascio. Di norma (salvo particolari ed ulteriori prescrizioni del Paese estero) un animale può viaggiare a tre condizioni: 1) deve essere identificato con un microchip o un tatuaggio; 2) deve ricevere l’antirabbica nei 30 giorni precedenti, in caso di primo vaccino; 3) deve avere un passaporto. Alcuni paesi richiedono trattamenti vermifughi nei cinque giorni precedenti la partenza. È bene consultare il veterinario per verificare se il paese di destinazione impone requisiti differenti.
QUALI REGOLE NEL CONDOMINIO?
Dopo la riforma del Condominio apportata dalla Legge 220/2012, i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condòmini di tenere un animale domestico nel proprio appartamento (nuovo articolo 1138 del codice civile, ultimo comma). Chiarito che non si può precludere il possesso di animali negli appartamenti dei singoli condòmini, occorre comunque sottolineare che la loro presenza non può essere senza regole: bisogna rispettare gli spazi e i diritti altrui ovviamente. La consentita coabitazione con gli animali non é esente da ogni regola. Ovviamente occorre rispettare anche gli altri condòmini e non arrecare loro fastidio. Sicuramente quindi, il proprietario é tenuto a vigilare sul suo cane affinché non arrechi danni agli altri e non sporchi (occorre sempre portare con sé busta e paletta per i bisogni). Il cane può anche girare nelle parti comuni (ascensore e giardino) purché ovviamente siano adottati tutti gli accorgimenti volti a rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui. Il condominio può chiederne l’estromissione solo in specifiche circostanze (quali la mancanza di igiene o patologie dell’animale) appositamente documentate (da ASL ma anche da veterinari privati). L’assemblea condominiale e il regolamento non devono andare contro la legge: sono quindi annullabili le delibere che limitano la libertà del cane (per esempio il divieto di usare l’ascensore o di andare in giardino). Dal diritto di detenere un cane, sorgono quindi per il proprietario diversi obblighi volti a tutelare sicurezza e salute propria e degli altri condomini: Registrazione. Il cane deve essere registrato all’anagrafe canina e quindi dotato di microchip. Vaccinazione. Cani e gatti vanno vaccinati contro le patologie per cui sono a rischio. Bisogna inoltre procedere con la sverminazione ed infine l’applicazione di antiparassitario. Ogni animale domestico deve essere in possesso del suo libretto sanitario rilasciato dal veterinario di fiducia. Comportamento. I cani che passano per gli spazi comuni devono essere sempre portati al guinzaglio. Il padrone deve portare con sé sempre la museruola e farla indossare al cane quando opportuno. I cani cosiddetti di “razza pericolosa” devono portare la museruola sempre se sono nelle parti comuni. Inoltre il proprietario deve dotarsi di apposita paletta e busta per la pulizia degli escrementi. Un deodorante da spruzzare in caso di cattivi odori é be accetto. Tra i problemi principali che si riscontrano in un condominio dove sono ospitati amici a quattro zampe, ci sono sicuramente i rumori e gli odori: cani che abbaiano durante il giorno perché il padrone non c’è, schiamazzi anche durante la notte, puzza in ascensore o in altre parti comuni. Per quanto riguarda gli escrementi, occorre essere sempre dotati di busta e palette. Vanno puliti anche le cucce del cane (per esempio sul terrazzo privato), in modo che non arrivino cattivi odori ai vicini. In caso di odore intollerabile infatti, il proprietario del cane può incorrere nel reato di “getto pericoloso di cose” (articolo 674 del codice penale, cfr. sentenza Cassazione 45230/14 del 3 novembre 2014). Il vicino disturbato dalla puzza può ricorrere al giudice se questa supera la normale tollerabilità. Lo stesso vale per i rumori: ossia, il rumore deve superare la normale tollerabilità. I cani sono esseri viventi e si esprimono con l’abbaio. Anche in questo caso occorre essere pazienti e ammettere che anche il cane ha diritto di usare il suo linguaggio e non ha la capacità di leggere l’orologio per rispettare alcuni orari. Il padrone da parte sua deve ovviamente tenere tranquillo il cane durante le ore di riposo. Se un cane abbaia di continuo giorno e notte, non permettendo un attimo di riposo ai vicini di casa o se dalla casa vengono emanati continui e sgradevolissimi odori, il proprietario dell’animale rischia sia una denuncia che un intervento Asl (che potrebbe anche ritenere l’animale maltrattato).
DEVO AFFITTARE CASA E HO UN ANIMALE.
Se devo affittare casa, il proprietario di casa può specificatamente vietare al conduttore (inquilino) il possesso di animali, purché ovviamente tale clausola sia indicata nel contratto di affitto. Quindi prima di firmare un contratto di locazione, accertarsi che il proprietario non intenda porre tale divieto nel contratto di locazione. Per contro, dopo la recente riforma (Legge n. 220/2012) un Regolamento di Condominio non può più vietare ai singoli condomini (siano essi proprietari che affittuari) di possedere un animale domestico: nuovo testo dell’art. 1138 ultimo comma , c.c.
COSA FARE SE (PROPRIO) DECIDO DI ACQUISTARE UN ANIMALE DI RAZZA.
Se non vuoi adottare uno dei tanti cani o gatti ospitati nei canili/gattili e decidi di acquistarne uno, almeno accertati di rivolgerti a allevatori seri. Prima di affrontare il problema del pedigree, vediamo infatti a chi affidarsi per l’acquisto di un animale. Chi è interessato a un cane o un gatto di particolare specie o razza di solito si rivolge agli allevatori. Alcuni di questi svolgono l’attività in modo professionale, altri invece in modo amatoriale. Non vi è alcuna differenza tra le due situazioni se non il regime fiscale a cui l’esercente è tenuto. Per il compratore, dunque, non ci sono sostanziali vantaggi o svantaggi nell’acquistare dall’uno o dall’altro venditore. Sia l’allevamento amatoriale che quello professionale sono tenuti a dover rispettare le stesse garanzie sanitarie, di salute dell’animale e di tracciabilità. In generale è sempre bene acquistare da chi ha referenze, eventualmente ricercandole su internet. Riguardo a cani e gatti si può consultare il sito dell’Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana, www.enci.it) o della Fiaf (Federazione italiana associazioni feline, www.fiafonline.it). Veniamo al pedigree. Il pedigree è l’unico documento che certifica con certezza l’appartenenza del cane o del gatto a una determinata razza. Esso inoltre attesta l’iscrizione al libro genealogico delle razze. L’acquirente che intende acquistare un cane o un gatto di razza deve sempre chiedere il pedigree all’allevatore o al negoziane che è tenuto a fornirglielo. Con tale documento viene ufficialmente certificata l’appartenenza di un cane ad una determinata razza riconosciuta e indica le discendenze del cucciolo (genitori, nonni, bisnonni, trisnonni). L’allevatore e il venditore non possono vendere un animale di razza senza pedigree. In particolare l’allevatore ha un obbligo etico di iscrivere i cuccioli appena nati al Roi (Registro origine italiano) al fine di ottenere il pedigree. Attenzione ai prezzi troppo bassi. Quando un allevatore o un venditore promette un cucciolo ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello di mercato potrebbe trattarsi di un animale di provenienza illecita, ossia di contrabbando. La legge vieta questi comportamenti introducendo un apposito reato: quello di traffico illecito di animali da compagnia [ART. 4 L n. 201/2010]. In particolare si stabilisce che: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, é punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000». Le sanzioni non sono solo per il venditore ma anche per il compratore. Questi infatti rischia una incriminazione per il reato di incauto acquisto. Il codice penale stabilisce a riguardo [art. 712 codice penale]: «Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10».
COSA POSSO FARE SE MI TROVO DI FRONTE AD UN ANIMALE MALTRATTATO.
Raccogli il più possibile prove (comprese foto, video, documenti) per comprovare il maltrattamento e denunciarlo in forma scritta presso una Forza dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizie locali Municipali-Provinciali chiamando il centralino di Comune o Provincia). Il maltrattamento di animali è infatti un reato previsto e sanzionato dal nostro Codice penale! Se ti trovi di fronte a qualcuno che sta maltrattando un animale chiedi l’intervento urgente, anche solo telefonicamente, alle forze dell’ordine, che deve essere accompagnato da un atto di sequestro dell’animale e conseguente confisca, sottraendolo così definitivamente al maltrattatore, ai sensi degli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 sexies del Codice penale. Talvolta i cittadini riferiscono di avere difficoltà da presentare denunce di maltrattamento di animali preso i vari comandi delle forze dell’ordine. In altri casi i cittadini vengono informati che non sarebbe di competenza delle forze di polizia ricevere denunce in tal senso, bensì delle associazioni che si occupano di tutela degli animali. NON E’ COSI’. TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE HANNO L’OBBLIGO GIURIDICO SIA DI INTERVENIRE CHE DI RACCOGLIERE LA DENUNCIA. Se non lo fanno, è ravvisabile l’omissione di atti d’ufficio. Si rammenta infatti che il maltrattamento di animali, sia nelle ipotesi delittuose (Titolo IX bis del Codice Penale – Dei delitti contro il sentimento per gli animali) sia in quella contravvenzionale (articolo 727 del Codice Penale), è un reato e da questo ne consegue che, al pari di quello che avviene per tutti gli altri reati, tutte le forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri nucleo Forestale, Polizia Locale e Polizia Metropolitana – ex Provinciale) hanno l’obbligo di ricevere le denunce, accertare le responsabilità e, ove possibile, interrompere il reato. Non risulta quindi comportamento giustificato, se pur certamente commesso in pochissimi casi, rifiutare di ricevere denunce, esposti o querele per i reati relativi al maltrattamento di animali, spettando soltanto all’Autorità Giudiziaria la decisione sull’avvio dell’azione penale o sull’archiviazione del caso. Vada detto che i reati per i quali è possibile sporgere denuncia presso gli organi di polizia sono solo quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quindi, in sintesi, quelli che hanno creato sofferenze agli animali o che li costringano a vivere in condizioni di vita che possano essere fonte di sofferenza. La denuncia va presentata esclusivamente per i fatti che possano costituire reato, anche al fine di non intralciare inutilmente lo svolgimento delle attività di polizia. In alcune province sono operative le Guardie zoofile volontarie cui è possibile segnalare un maltrattamento.
COSA DEVO FARE SE VEDO ABBANDONARE UN ANIMALE.
L’abbandono di animali è un reato! Chi abbandona un animale commette un reato e può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro. L’abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce all’articolo 727 del codice penale. Tale norma, in particolare, prevede testualmente che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“. Le fattispecie punite, quindi, sono due: l’abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze. Se assisti a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle forze dell’ordine (Carabinieri/Polizia di Stato/Polizie locali) i colpevoli. Qualora non siano noti, raccogli tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili dell’abbandono (numero di targa, etc..). Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare gli abbandoni.
COSA DEVO FARE SE SONO SPETTATORE DI UN INCIDENTE CON ANIMALI.
Appuntati la targa della vettura, se riesci fai una foto del pirata della strada con il tuo smartphone. Poi presta soccorso all’animale, se necessario chiedendo aiuto a un veterinario. Ricordati di denunciare il fatto alle forze dell’ordine consegnando le prove e indicando il nome del veterinario che è intervenuto sul posto affinché la cartella clinica dell’animale soccorso diventi poi prova del reato. Perché è proprio un reato e il pirata della strada merita di essere perseguito
COSA DEVO FARE SE HO CAUSATO (O SONO COINVOLTO) UN INCIDENTE CON ANIMALI.
Accanto all’omissione di soccorso tradizionale, la legge ha introdotto anche la fattispecie di omissione di soccorso di animali. Secondo la legge, l’utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chi trasgredisce a questo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma. L’art. 189 comma 9 bis, in particolare, dispone che: “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da 422,00 a 1.694,00”. Chi fugge, dunque, di fronte alle proprie responsabilità è punibile amministrativamente da una sanzione pecuniaria, ma nei casi più gravi si può arrivare anche al penale. È possibile che l’omissione di soccorso di animali si trasformi in un reato, cioè in un crimine punito con la prigione. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta omissiva dell’investitore, è possibile che si integri il grave reato di uccisione di animali, punita con la reclusione da quattro mesi a due anni (Art. 544-bis, cod. pen.) Secondo i giudici, il reato di uccisione di animali può essere cagionato sia tramite una condotta attiva, sia mediante una condotta omissiva, come può esserlo appunto quella di chi, avendo cagionato un incidente stradale oppure essendone rimasto solamente coinvolto, non si adoperi per aiutare l’animale da affezione bisognoso di soccorso. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione l’automobilista che, dopo aver accidentalmente investito un animale domestico, ometta, senza giustificazione alcuna, di prestare soccorso, impedendo altresì ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di uccisione di animali. In alcuni casi, invece, il mancato soccorso di animali, oltre a sottostare agli obblighi previsti dal Codice della Strada, può essere punito ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale in quanto vero e proprio “maltrattamento di animali”. Per questo reato la condanna arriva alla reclusione dai 3 ai 18 mesi, o in alternativa, la multa da pagare va da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. Se l’animale dovesse morire per le lesioni riportate a causa dell’incidente, la pena aumenta automaticamente del doppio. Non è da escludere, quindi, che se dall’omissione di soccorso di animali derivi non la morte, ma il ferimento dello stesso, si integri l’ipotesi delittuosa di maltrattamento di animali, punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro (Art. 544-ter cod. pen.) In conclusione, anche chi non è l’autore di un sinistro stradale, ma ne è rimasto comunque coinvolto, può rispondere dell’illecito di omissione di soccorso di animali: secondo la legge, le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso; la violazione di questo precetto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria. In questi casi, quindi devi soccorrere immediatamente l’animale e portarlo, se necessario, dal veterinario.
COSA FARE SE HO TROVATO UN CANE O GATTO FERITO.
Si deve cercare di avvicinarlo con cautela e calma. In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, è necessario rivolgersi al Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale se non conosci il numero, puoi contattare il centralino della Asl (in attesa di verificare se l’animale sia, o meno, di proprietà). I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il soccorso dell’animale non di proprietà. Se si incontrano difficoltà con le Autorità, ricordate loro che il mancato intervento è denunciabile, perché si tratta di un pubblico servizio. Se l’animale però è molto grave, se si desidera salvarlo, la cosa migliore (per l’animale!) sarebbe di portarlo di corsa da un veterinario. Il medico veterinario, anche il libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall’articolo 16 del Codice Deontologico della categoria: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”. Questo ovviamente non significa che il veterinario non avrà il diritto di essere pagato (da voi) per l’attività prestata. COME DEVO COMPORTARMI SE TROVO UN ANIMALE VAGANTE, NON FERITO. E’ necessario avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di medaglietta (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può capire solo con un lettore in dotazione a Servizio Veterinario Azienda Usl e, talvolta, a veterinari liberi professionisti, Polizie locali). In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario pubblico. La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono. Ricorda che chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa! Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza competente per territorio, al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane. Attenzione: anche il gatto ha obbligo di iscrizione all’anagrafe da Gennaio 2020. Potrà essere la struttura, in assenza di posto o prendendo atto dell’esplicita volontà della persona che l’ha trovato, a predisporre un affidamento provvisorio in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento.
COSA FARE SE TROVO UN ANIMALE SELVATICO IN DIFFICOLTA’.
La fauna è patrimonio indisponibile dello Stato e questa funzione è esercitata anche tramite le Regioni-Province Autonome e le Province. Sono queste ultime che devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell’attività di terzi, per il recupero di questi animali. Contatta la Polizia Provinciale competente per territorio oppure un Centro recupero fauna selvatica della zona. Più in particolare, ecco alcune indicazioni pratiche a seconda dell’animale rinvenuto. Se trovo un uccellino caduto dal nido In primavera e in estate, soprattutto, si possono scorgere uccellini caduti dai nidi incapaci di volare. Attenzione: prima di prenderli. Se somiglia a un passero oppure a una cornacchia o un gabbiano e si muove saltellando, tentando di svolazzare, allora non prendetelo. Sta sicuramente facendo uno svezzamento a terra, una specie di scuola in cui i genitori insegneranno loro i segreti e i pericoli della vita selvatica e sono di certo gli unici a poterlo fare! Se sono in un luogo pericoloso, possono essere spostati e nascosti in una siepe: il piumaggio mimetico li nasconderà. Se somigliano alle rondini, invece, gli uccelli vanno sempre presi, così come se non hanno nessuna penna – ma solo un piumino – o hanno gli occhi chiusi. Ricordate: la fauna selvatica è protetta e i piccoli uccelli selvatici hanno bisogno di cure particolari: è necessario consegnarlo in un centro recupero. Ricordiamo anche che come cibo deve essere somministrata solo carne e mai pane, latte e uova. I piccoli non mangiano da soli! Bisognerà aprire delicatamente il becco dal lato, dando poca carne, intinta in acqua ma spesso – ogni ora o due – non di notte! Ovviamente questo è solo un rimedio di emergenza. Ricordatevi di avvertire sempre il Corpo Forestale dello Stato o la polizia provinciale: tutta la fauna selvatica è protetta! Se trovo un uccellino ferito Poche regole ma importanti, valide per tutti gli uccelli selvatici. Anzitutto, si può prendere il volatile con un telo, grande a seconda delle sue dimensioni. Deve essere ricoverato in una scatola con delle piccole feritoie: al buio, gli animali selvatici si tranquillizzano. Non tentate fasciature o steccature. Poiché la fauna selvatica ci considera come predatori, meglio non osservarli e non toccarli: possono morire di spavento! Consegnate l’animale prima possibile al più vicino centro recupero fauna selvatica, e contattare il Corpo Forestale dello Stato o la Polizia provinciale comunicando l’avvenuto ritrovamento. Se trovo un piccolo riccio Assolutamente importante: prima di toccarlo, cerchiamo di porci queste domande. Ha gli occhi aperti o chiusi? Quanto è grande, oltre 10 cm? I giovani ricci cominciano molto presto a esplorare il territorio, prima vicino alla tana, poi allontanandosi sempre di più. Passeggiano in attesa che torni la mamma. Se quindi stanno apparentemente bene, non vanno mai presi o toccati perché, a differenza degli uccelli, le mamme riconoscono i piccoli dall’olfatto. Se li prendiamo o li accarezziamo, modifichiamo il loro odore e non saranno più riconosciuti! Se il danno è ormai stato fatto, o se sono feriti, sia i piccoli che gli adulti possono essere temporaneamente ricoverati in scatole molto resistenti, ma, specie se molto piccoli, andrebbero consegnati subito ad un centro recupero fauna, comunicandolo al Corpo Forestale dello Stato o alla Polizia Provinciale. Mentre per gli adulti e i giovani un po’ grandicelli si può dare cibo per gatti, per i lattanti la questione si complica enormemente. Non utilizzare mai latte vaccino, semmai, come soccorso, latte per cuccioli. Se trovo un pipistrello Innanzitutto, nessuna paura perché sono totalmente innocui! A volte capita che un pipistrello entri in casa. Nessun problema, basta dargli il tempo di orientarsi e ritrovare l’uscita, aiutiamolo restando fermi e lasciando la finestra aperta. Per i piccoli: si possono mettere in una scatola e somministrare esclusivamente latte di capra. Inoltre deve stare al caldo: usate una borsa d’acqua calda o una bottiglia, è necessario tenerli al caldo (sui 40 gradi!). Attenzione a pulire il piccolo se si imbratta. Deve fare almeno 5 o 6 pasti al giorno. Ovviamente è una soluzione di emergenza, vanno consegnati al più presto ad un centro recupero fauna – chiedendo informazioni al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia provinciale. Gli adulti si gestiscono come i piccoli: provate, anziché il latte, a dare da bere un po’ di acqua. Non deve necessariamente mangiare se viene consegnato in giornata al centro più vicino. Se trovo una volpe, un cerbiatto, un cinghiale ecc….Se trovo una volpe, un cerbiatto, un cinghiale ecc…. Se sono piccoli, lasciarli dove sono. Le piccole volpi fanno delle passeggiate fuori dalla tana, mentre i cerbiatti rimangono nascosti nell’erba alta, in attesa dei genitori. Quindi, non toccateli! Se si tratta di adulti o piccoli feriti, non intervenite direttamente, ma segnalate al Corpo Forestale dello Stato o alla Polizia Provinciale: una volpe ferita, così come un cervo o un cinghiale, sono molto impauriti e possono reagire.
Ho trovato un cane/gatto
Un animale da compagnia vagante può essere smarrito o abbandonato. Se l’animale si fà avvicinare e prendere, si può andare da un veterinario perché verifichi il microchip e, nel caso, chiami il proprietario. Se dal veterinario non risultasse alcun microchip, dovrà essere contattata la Polizia municipale del Comune sul cui territorio è rinvenuto il cane/gatto. La Polizia Locale sarà tenuta a contattare l’Asl veterinaria competente per il recupero e ricovero dall’animale. Se non si riesce a prendere l’animale, andrà chiamata appunto la Polizia Locale perché immediatamente provveda a chiedere al servizio Ats il recupero dell’animale. Se si incontrano difficoltà con le Autorità, ricordate loro che il mancato intervento è denunciabile, perché si tratta di un pubblico servizio. Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato o, per le strade urbane, la Polizia locale presso il centralino del Comune o della Provincia. Se invece ti trovi di fronte ad un gatto, è necessario appurare con la massima attenzione che sia stato effettivamente smarrito o abbandonato e non sia membro di una colonia felina o semplicemente un girovago a passeggio.
Ho smarrito il mio cane/gatto
Non bisogna perdere tempo e occorre cominciare subito a cercare l’animale nelle vicinanze e in posti a lui noti, stampa volantini con una sua foto e affiggili in luoghi di ritrovo della zona (presso studi veterinari; negozi animali; luoghi con forte passaggio persone come vicino alle stazioni) e anche tramite i social network. Serve organizzare gruppi di ricerca. Ci sono anche persone specializzate nel recupero animali smarriti (alcuni anche con l’ausilio di cani). Se è un cane ed è microchippato (il microchip è obbligatorio), comunica lo smarrimento al canile sanitario di competenza (è lì che vengono condotti i cani accalappiati) e alla polizia municipale con una segnalazione dettagliata completa di foto e di microchip: serve per favorire il ritrovamento ma è anche un atto dovuto. Contatta anche le Polizie Locali dei Comuni limitrofi per sapere se hanno notizia di accalappiamenti. Si può fare lo stesso anche se il gatto è microchippato (da gennaio 2020 Regione Lombardia ha reso obbligatorio il microchip anche per gatti).
Parla l’avvocato
Per info e consulenze AVVOCATO ELENA GIARDINA 20122 MILANO – Largo Schuster n. 1 Tel. 02.72021615 – fax 02.867850avvgiardinaelena@gmail.comelena.giardina@milano.pecavvocati.it
Jack & Priscilla
sono due stupendi cagnoloni di taglia media arrivati da poco, vivevano in uno scantinato con altri cani, sono davvero buoni. Priscilla va d’accordo con tutti i cani (sia maschi che femmine) mentre Jack predilige le femminucce. Sono perfetti cani di famiglia anche in presenza di bambini. Adottabili in coppia o singolarmente. Per info 3397326094 o info@pensionerifugiolafenice.com