COSA DEVO FARE SE HO CAUSATO (O SONO COINVOLTO) UN INCIDENTE CON ANIMALI.

Accanto all’omissione di soccorso tradizionale, la legge ha introdotto anche la fattispecie di omissione di soccorso di animali. Secondo la legge, l’utente della strada, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chi trasgredisce a questo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma.

L’art. 189 comma 9 bis, in particolare, dispone che:

l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da 422,00 a 1.694,00”.

Chi fugge, dunque, di fronte alle proprie responsabilità è punibile amministrativamente da una sanzione pecuniaria, ma nei casi più gravi si può arrivare anche al penale.

È possibile che l’omissione di soccorso di animali si trasformi in un reato, cioè in un crimine punito con la prigione. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta omissiva dell’investitore, è possibile che si integri il grave reato di uccisione di animali, punita con la reclusione da quattro mesi a due anni (Art. 544-bis, cod. pen.)

Secondo i giudici, il reato di uccisione di animali può essere cagionato sia tramite una condotta attiva, sia mediante una condotta omissiva, come può esserlo appunto quella di chi, avendo cagionato un incidente stradale oppure essendone rimasto solamente coinvolto, non si adoperi per aiutare l’animale da affezione bisognoso di soccorso. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione  l’automobilista che, dopo aver accidentalmente investito un animale domestico, ometta, senza giustificazione alcuna, di prestare soccorso, impedendo altresì ad altre persone di prestare all’animale le dovute cure, può essere chiamato a rispondere del reato di uccisione di animali.

In alcuni casi, invece, il mancato soccorso di animali, oltre a sottostare agli obblighi previsti dal Codice della Strada, può essere punito ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale in quanto vero e proprio “maltrattamento di animali”. Per questo reato la condanna arriva alla reclusione dai 3 ai 18 mesi, o in alternativa, la multa da pagare va da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. Se l’animale dovesse morire per le lesioni riportate a causa dell’incidente, la pena aumenta automaticamente del doppio.

Non è da escludere, quindi, che se dall’omissione di soccorso di animali derivi non la morte, ma il ferimento dello stesso, si integri l’ipotesi delittuosa di maltrattamento di animali, punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro (Art. 544-ter cod. pen.)

In conclusione, anche chi non è l’autore di un sinistro stradale, ma ne è rimasto comunque coinvolto, può rispondere dell’illecito di omissione di soccorso di animali: secondo la legge, le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso; la violazione di questo precetto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria.

In questi casi, quindi devi soccorrere immediatamente l’animale e portarlo, se necessario, dal veterinario.