Dopo la riforma del Condominio apportata dalla Legge 220/2012, i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condòmini di tenere un animale domestico nel proprio appartamento (nuovo articolo 1138 del codice civile, ultimo comma).
Chiarito che non si può precludere il possesso di animali negli appartamenti dei singoli condòmini, occorre comunque sottolineare che la loro presenza non può essere senza regole: bisogna rispettare gli spazi e i diritti altrui ovviamente.
La consentita coabitazione con gli animali non é esente da ogni regola. Ovviamente occorre rispettare anche gli altri condòmini e non arrecare loro fastidio. Sicuramente quindi, il proprietario é tenuto a vigilare sul suo cane affinché non arrechi danni agli altri e non sporchi (occorre sempre portare con sé busta e paletta per i bisogni). Il cane può anche girare nelle parti comuni (ascensore e giardino) purché ovviamente siano adottati tutti gli accorgimenti volti a rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui.
Il condominio può chiederne l’estromissione solo in specifiche circostanze (quali la mancanza di igiene o patologie dell’animale) appositamente documentate (da ASL ma anche da veterinari privati).
L’assemblea condominiale e il regolamento non devono andare contro la legge: sono quindi annullabili le delibere che limitano la libertà del cane (per esempio il divieto di usare l’ascensore o di andare in giardino).
Dal diritto di detenere un cane, sorgono quindi per il proprietario diversi obblighi volti a tutelare sicurezza e salute propria e degli altri condomini:
- Registrazione. Il cane deve essere registrato all’anagrafe canina e quindi dotato di microchip.
- Vaccinazione. Cani e gatti vanno vaccinati contro le patologie per cui sono a rischio. Bisogna inoltre procedere con la sverminazione ed infine l’applicazione di antiparassitario. Ogni animale domestico deve essere in possesso del suo libretto sanitario rilasciato dal veterinario di fiducia.
- Comportamento. I cani che passano per gli spazi comuni devono essere sempre portati al guinzaglio. Il padrone deve portare con sé sempre la museruola e farla indossare al cane quando opportuno. I cani cosiddetti di “razza pericolosa” devono portare la museruola sempre se sono nelle parti comuni. Inoltre il proprietario deve dotarsi di apposita paletta e busta per la pulizia degli escrementi. Un deodorante da spruzzare in caso di cattivi odori é be accetto.
Tra i problemi principali che si riscontrano in un condominio dove sono ospitati amici a quattro zampe, ci sono sicuramente i rumori e gli odori: cani che abbaiano durante il giorno perché il padrone non c’è, schiamazzi anche durante la notte, puzza in ascensore o in altre parti comuni.
Per quanto riguarda gli escrementi, occorre essere sempre dotati di busta e palette. Vanno puliti anche le cucce del cane (per esempio sul terrazzo privato), in modo che non arrivino cattivi odori ai vicini. In caso di odore intollerabile infatti, il proprietario del cane può incorrere nel reato di “getto pericoloso di cose” (articolo 674 del codice penale, cfr. sentenza Cassazione 45230/14 del 3 novembre 2014).
Il vicino disturbato dalla puzza può ricorrere al giudice se questa supera la normale tollerabilità.
Lo stesso vale per i rumori: ossia, il rumore deve superare la normale tollerabilità. I cani sono esseri viventi e si esprimono con l’abbaio. Anche in questo caso occorre essere pazienti e ammettere che anche il cane ha diritto di usare il suo linguaggio e non ha la capacità di leggere l’orologio per rispettare alcuni orari. Il padrone da parte sua deve ovviamente tenere tranquillo il cane durante le ore di riposo.
Se un cane abbaia di continuo giorno e notte, non permettendo un attimo di riposo ai vicini di casa o se dalla casa vengono emanati continui e sgradevolissimi odori, il proprietario dell’animale rischia sia una denuncia che un intervento Asl (che potrebbe anche ritenere l’animale maltrattato).